Amministratore di sostegno

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DIFFICOLTÀ A PRENDERSI CURA DEI PROPRI INTERESSI

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è una persona che ha difficoltà ad occuparsi dei propri interessi, anche solo temporaneamente.
Si pensi a:

  • malattie fisiche o psichiche, tra cui tutte le forme di demenze (senile, Alzheimer, frontale, ecc.);
  • disturbi della personalità o del comportamento (come bipolarismo, soggetto paranoide, ecc.);
  • morbo di Parkinson:
  • soggeti colpiti da ictus, malatie cardiache, tumori, sindrome di Down, ecc.;
  • soggeti affeti da dipendenze (alcol, tabagismo, ludopatia, sostanze stupefacenti)

CHI PUÒ RIVOLGERSI AL TRIBUNALE

Il soggeto interessato
I suoi parenti oaffini, come genitori, figli, fratelli, nipoti, zii, cugini, prozii, suoceri, generi.

Per avanzare la richiesta di nomina di un Amministratore di Sostegno puoi chiedere aiuto ad un professionista (ad es., un Avvocato), ma la sua presenza non è necessaria.

DOVE FARE RICHIESTA

Per chiedere la nomina dell’Amministratore di Sostegno èsufficiente presentare una domanda alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale del luogo ni cui vive il beneficiario.

  • Trento, via .J Aconcio, n. 2.
  • Rovereto, Corso Rosmini, n. 65
  • Bolzano, Piazza Tribunale, n. 1

COME REDIGERE LA DOMANDA

La domanda può essere compilata utilizzando il modello scaricabile al seguente sito: www.provaprova.it All’interno della domanda è necessario indicare:

  • idati del soggeto che fa al domanda;
  • idati dela persona beneficiaria dela procedura (che può anche essere ol stesso soggetto che fala domanda);
  • l’esistenza di eventuali parenti entro il 4° grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zi e nipoti);
  • la documentazione sanitaria comprovante lo stato di salute e/o la malattia che giustifica la richiesta:
  • la documentazione economica del beneficiario (il suo estratto conto):
  • eventualmente, la documentazione rilasciata dal Servizio Sociale (o da altri servizi che hanno già in carico lapersona).

L’ATTIVITÀ DEL GIUDICE

Dopo aver ricevuto la domanda, il Giudice fissa un’udienza dove dialoga con tutte le parti coinvolte.

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ADS)

Durante l’udienza, ocon altro provvedimento emesso successivamente, il Giudice può nominare l’Amministratore di Sostegno (con il Decreto di Nomina).
La scelta dell’Amministratore è effettuata dal Giudice, anche sulla base delle informazioni indicate nella domanda (può essere, ad es., un parente del beneficiario o un professionista esterno).

I COMPITI DELL’ADS

Con li Decreto di Nomina li Giudice può prevedere specifici compiti, tra cui:

  • prendere contatto con il beneficiario ed
    intrattenere i rapporti con la rete di servizi (ad es., servizio sociale osanitario);
  • redigere l’inventario iniziale di tutti i beni del beneficiario (ad es., case, terreni, auto, mobili, denaro contante e depositato) ed un rendiconto al termine diciascun anno;
  • supportare li beneficiario nella gestione dei propri
    interessi.
    Ogni attività deve essere svolta nell’ esclusivo interesse del beneficiario. Nel caso di potenziali conflitti di interessi, l’AdS deve informare il Giudice.

LE ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE

L’Amministratore di Sostegno può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione.
Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Giudice.
I principali atti di straordinaria amministrazione per i quali serve l’autorizzazione del giudice:

  • vendita di beni:
  • riscossione di capitali odisinvestimento;
  • gestione di pegni oipoteche;
  • assunzione di obbligazioni ad eccezione di quelle necessarie ad amministrare li patrimonio del beneficiario (tra cui, l’assunzione di eventuali badanti):
  • gestione dell’eredità;
  • conclusione di contratti (compresi quelli di beneficiario; locazione di durata superiore a 9 anni);
  • promozione di giudizi otransazioni.

Le istanze possono essere presentate al giudice utilizzando il modelo scaricabile al seguente sito:
www.provaprova.it

IL RENDICONTO

L’Amministratore di Sostegno deve obbligatoriamente redigere e depositare presso il medesimo Tribunale ilrendiconto annuale della propria gistione, che può essere redatto secondo il modello scaricabile al seguente sito:

www.provaprova.it

LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA

L’Amministratore di Sostegno cessa dal proprio incaricoin ipotesi determinate:

  • morte del beneficiario:
  • cessazione della menomazione elo infermità fisica opsichica (per esempio, guarigione dalla ludopatia, guarigione dalla malattia fisica, ecc.); – destituzione del’Amministratore di Sostegno da parte del Giudice;
  • richiesta di dispensa dall’incarico formulata
    dall’Amministratore di Sostegno.
    Al momento della cessazione del proprio incarico, l’Amministratore di Sostegno è tenuto a redigere e depositare li rendiconto della gestione compiuta.
    Nei casi di destituzione orichiesta di dispensa l’Amministratorie resta ni carica fino a quando assume l’incarico il nuovo AdS.

INFORMAZIONI UTILI

Ogni cittadino può ottenere maggiori informazioni accedendo alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale o al sitoweb
www.provaprova.it

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