Non possono essere ammessi alla procedura per esempio:
- ha procedure concorsuali in corso (ad esempio: fallimento, concordato preventivo, etc.);
- ha già fatto ricorso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nei precedenti cinque anni;
- ha usufruito dell’esdebitazione per due volte (cancellazione del debito residuo);
- ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento del concordato o del piano di ristrutturazione;
- ha presentato una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
